Aggiornamenti e Novità del Nuovo Decreto F-GAS

 

Pubblicato con notevole ritardo il Decreto attuativo previsto dalla UE il 16 Aprile 2014, dopo la verifica
di compatibilità, è stato pubblicato in G.U. solo il 9 gennaio 2019.
Cosa cambia dal precedente Regolamento 842/2006?
18 gennaio 2019
Firmato dall’ allora Presidente del Parlamento UE Martin Schulz il 16 aprile 2014, il Regolamento (UE) n.
517/2014, che ha espressamente abrogato il Regolamento (CE) n. 842/2006, è applicabile sin dal primo
gennaio del 2015. Tuttavia, in Italia, tutto il settore del “freddo” ha dovuto attendere molto per l’attuazione
del predetto Regolamento UE, avvenuta mediante l’approvazione del relativo Decreto nazionale
numero 146, del 16 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2019.
Il decreto entrerà in vigore il 24 gennaio 2019 prossimo e comporterà diverse novità rispetto al precedente
DPR 43/2012, soprattutto legate alla documentazione che gli operatori del settore dovranno gestire.
Per una valutazione approfondita è necessario attendere le revisioni dei regolamenti di Accredia “RT 28
ed RT 29″
Riportiamo intanto a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune novità di rilievo:
Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’ articolo 6 del Regolamento (UE) n.
517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le
attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, dovranno
essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
Continua cioè la competenza territoriale della Camera di Commercio del capoluogo della Regione o
Provincia Autonoma (ove è iscritta la sede legale dell’ impresa o ove risiede la persona fisica), la quale
sarà chiamata a gestire tale flusso di dati, caricati direttamente dagli operatori del settore (venditori,
frigoristi, installatori, manutentori), i quali dovranno effettuare l’inserimento delle informazioni di cui ai
commi 4, 5 e 7 dell’art. 16 del DPR in commento, relative al controllo delle perdite, all’ installazione, alla
manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento, entro 30 giorni dalla data di intervento, anche per
apparecchiature già installate in caso di riparazione e/o manutenzione. L’operatore (ossia il proprietario
o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti
e delle apparecchiature e, quindi, dell’ impianto) potrà verificare le informazioni relative alle proprie
apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati e potrà scaricare, per via
telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.
Mentre il mercato del gas, in attesa del decreto, già si era autoregolamentato con le procedure di vendita
del refrigerante, subendo nel frattempo un’inaccettabile speculazione sui prezzi, assisteremo ora ad una
rilevante modifica dello scenario del mercato della climatizzazione rivolta agli utenti finali: in via
esemplificativa, si evidenzia che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra (e che esercitano
l’attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature), a decorrere dal
sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del DPR in commento (e quindi a far data dal 24
luglio 2019), dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti
informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di
certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Con l’avvento del DPR in commento si complicano le cose?
Per chi è già in regola con la certificazione assolutamente no, anzi, dovrebbero, infatti, progressivamente
estinguersi tutti i Registri di apparecchiatura cartacei (che vanno comunque conservati per almeno 5
anni). Inoltre, l’“incubo” (passateci il termine) della Dichiarazione annuale all’ISPRA sembra essere
svanito dal momento che tale dichiarazione, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni
in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro
di impianto, che prima era a carico degli operatori, ora pare che verrà elaborata direttamente dall’ ISPRA
stesso.
Altre importanti novità sono legate alla periodicità degli interventi di controllo, nell’ ambito dei quali si
passa ufficialmente dal parametro in chilogrammi a quello in tonnellate di CO2. Stesso discorso per le
etichette delle apparecchiature, che dovranno essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato
stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2068/2015.
Ma con l’entrata in vigore del DPR 146/2018, qui in commento (attuativo come detto del
Regolamento UE n. 517/2014) sarà necessaria una nuova certificazione? Niente allarmismi: i
certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente
alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
Inoltre, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008
per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano
validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2015/2067 (che ha abrogato il Regolamento CE 303/2008) esclusivamente per dette
apparecchiature fisse. Le persone che intenderanno certificarsi in base al Reg. UE 2067/2015, dovranno
sicuramente avere anche competenze legate al maneggio di nuovi gas a basso GWP ma (a volte)
infiammabili o blandamente infiammabili.
Allo stesso modo, i certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008
per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi
sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE)
n. 2015/2066 (che ha abrogato il Regolamento CE 305/2008) esclusivamente per detta attività.
Segnaliamo poi che per le imprese che intenderanno certificarsi ci saranno delle semplificazioni legate
alla documentazione da preparare e agevolazioni per le verifiche (audit) delle ditte individuali.
Attenzione, infine, a coloro (persone fisiche e imprese) che, alla data di entrata in vigore del DPR in
commento (24 gennaio 2019), risultano già iscritte al Registro telematico nazionale: costoro dovranno
conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del predetto DPR entro il termine di
otto mesi dalla data di sua entrata in vigore (ossia entro il 24 settembre 2019), pena, in difetto, previa
notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

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